IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e'
sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 12.
                   Gestione della fauna selvatica
 
   1. Nei parchi naturali e negli ambiti di tutela ambientale di  cui
alla presente legge, l'Ente cui e' affidata la gestione degli stessi,
di  seguito  denominato  Ente  gestore,  provvede alla gestione della
fauna selvatica con le modalita' rispettivamente previste  dal  Piano
di conservazione e sviluppo o dal Piano particolareggiato.
   2.  A  tal  fine  l'Ente gestore predispone programmi di gestione,
anche pluriennali, riguardanti  le  attivita'  di  conservazione,  di
miglioramento  qualitativo e quantitativo, di sviluppo del patrimonio
faunistico del parco ovvero dell'ambito di tutela ambientale, sentiti
l'Osservatorio faunistico competente  per  territorio,  di  cui  alla
legge  regionale  3  settembre 1984, n. 46 e l'organo regionale della
Federazione italiana della caccia, di cui  alla  legge  regionale  11
luglio 1969, n. 13, di seguito denominato Organo gestore riserve.
   3.  Per  le specie oggetto di prelievo e di cattura l'Ente gestore
adotta entro il 31 marzo  di  ciascun  anno  il  Piano  generale  dei
prelievi,  d'intesa  con  l'Organo gestore riserve. Il Piano generale
dei prelievi puo' essere adottato anche per esercizi  pluriennali  e,
qualora  l'Ente  gestore  non  provveda  nei  tempi  stabiliti, viene
approvato dall'Assessore regionale alla caccia e  pesca,  sentito  il
Comitato  regionale  della  caccia,  su  proposta dell'Organo gestore
riserve.
   4.  L'attivita'  di  prelievo  di  cui al precedente comma 3 viene
esercitata dalle riserve di caccia di diritto per  il  territorio  di
propria  competenza. Tale attivita' puo' essere svolta esclusivamente
nelle zone e con le modlita' previste dal Piano  di  conservazione  e
sviluppo  o  dal  Piano  particolareggiato.  All'interno dei parchi e
degli ambiti di tutela  ambientale  previsti  dal  Piano  urbanistico
regionale  e'  comunque  vietato l'uso della munizione spezzata nella
caccia agli ungulati.
   5. L'Ente gestore, per le esigenze e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo  10,  comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n.
14, puo' effettuare la cattura e l'abbattimento di  specie  di  fauna
selvatica   su  tutta  l'area  del  parco  o  dell'ambito  di  tutela
ambientale tramite le riserve di caccia di diritto per il  territorio
di  loro  competenza  ovvero, qualora cio' non sia possibile, tramite
appositi incaricati.
   6. A seguito dell'adozione del Piano di conservazione e sviluppo o
del Piano particolareggiato, il numero massimo di  soci  di  ciascuna
riserva  di  diritto  interessta  dal  parco  o dall'ambito di tutela
ambientale viene rideterminato dalla Commissione di cui  all'articolo
3  del  D.P.G.R. n. 04772/Pres. del 28 dicembre 1971. Fino alla nuova
determinazione  da  parte  di  detta  Commissione  sono  sospese   le
immissioni da parte dell'Organo gestore riserve.
   7.  Nei  territori  di cui all'articolo 9 della legge regionale 25
ottobre 1966, n.  29,  spetta  all'Azienda  regionale  delle  foreste
disporre   l'eventuale   divieto   dell'esercizio  venatorio,  previa
autorizzazione  dell'Amministrazione  regionale.   Detti   territori,
qualora  ricadenti  in  parchi  od  ambiti di tutela ambientale, sono
soggetti alla disciplina riguardante tali zone.".