IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. Gestione della fauna selvatica 1. Nei parchi naturali e negli ambiti di tutela ambientale di cui alla presente legge, l'Ente cui e' affidata la gestione degli stessi, di seguito denominato Ente gestore, provvede alla gestione della fauna selvatica con le modalita' rispettivamente previste dal Piano di conservazione e sviluppo o dal Piano particolareggiato. 2. A tal fine l'Ente gestore predispone programmi di gestione, anche pluriennali, riguardanti le attivita' di conservazione, di miglioramento qualitativo e quantitativo, di sviluppo del patrimonio faunistico del parco ovvero dell'ambito di tutela ambientale, sentiti l'Osservatorio faunistico competente per territorio, di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46 e l'organo regionale della Federazione italiana della caccia, di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, di seguito denominato Organo gestore riserve. 3. Per le specie oggetto di prelievo e di cattura l'Ente gestore adotta entro il 31 marzo di ciascun anno il Piano generale dei prelievi, d'intesa con l'Organo gestore riserve. Il Piano generale dei prelievi puo' essere adottato anche per esercizi pluriennali e, qualora l'Ente gestore non provveda nei tempi stabiliti, viene approvato dall'Assessore regionale alla caccia e pesca, sentito il Comitato regionale della caccia, su proposta dell'Organo gestore riserve. 4. L'attivita' di prelievo di cui al precedente comma 3 viene esercitata dalle riserve di caccia di diritto per il territorio di propria competenza. Tale attivita' puo' essere svolta esclusivamente nelle zone e con le modlita' previste dal Piano di conservazione e sviluppo o dal Piano particolareggiato. All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale e' comunque vietato l'uso della munizione spezzata nella caccia agli ungulati. 5. L'Ente gestore, per le esigenze e con le modalita' previste dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, puo' effettuare la cattura e l'abbattimento di specie di fauna selvatica su tutta l'area del parco o dell'ambito di tutela ambientale tramite le riserve di caccia di diritto per il territorio di loro competenza ovvero, qualora cio' non sia possibile, tramite appositi incaricati. 6. A seguito dell'adozione del Piano di conservazione e sviluppo o del Piano particolareggiato, il numero massimo di soci di ciascuna riserva di diritto interessta dal parco o dall'ambito di tutela ambientale viene rideterminato dalla Commissione di cui all'articolo 3 del D.P.G.R. n. 04772/Pres. del 28 dicembre 1971. Fino alla nuova determinazione da parte di detta Commissione sono sospese le immissioni da parte dell'Organo gestore riserve. 7. Nei territori di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, spetta all'Azienda regionale delle foreste disporre l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale. Detti territori, qualora ricadenti in parchi od ambiti di tutela ambientale, sono soggetti alla disciplina riguardante tali zone.".